Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO -ART. 5 DEL D.LGS. N. 33/2013

Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, nonche' soggetto titolare dei poteri sostitutivi all'interno dell'ente, ai sensi dell'art. 2 commi 9 bis, 9 quater, 9 quinques, della Legge n. 241/1990 , come modificata dal D.L. n. 5/2012,  e' il Segretario Comunale DR.ALBERTO LORENZI (tel. 0365 897707-mail protocollo@comune.bione.bs.it) .

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso civico previsto dall'art. 5 del D.lgs. n.33/2013 e' possibile rivolgersi ai recapiti sopra riportati.

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Documentazione :Accesso_civico_

REGISTRO ACCESSO CIVICO DAL 01.07.2020 AL 31.12.2020

REGISTRO ACCESSO CIVICO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020

REGISTRO ACCESSO CIVICO DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019

REGISTRO ACCESSO CIVICO DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019

REGISTRO ACCESSO CIVICO DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018

 

 

Accesso civico

Nel caso in cui il cittadino rilevi la mancata pubblicazione di documenti, dati ed informazioni, in violazione di uno specifico obbligo di legge, egli può rivolgersi al Responsabile della Trasparenza affinché venga soddisfatto il suo diritto di accedere ai suddetti documenti, dati ed informazioni. Il Responsabile della Trasparenza del Comune, nominato dalla Giunta Comunale  attualmente è il dr. Alberto Lorenzi , segretario comunale.

 Ad esso ci si può rivolgere a mezzo di: messaggio di posta elettronica all’indirizzo: mail normale: protocollo@comune.bione.bs.it PEC: protocollo@pec.comune.bione.bs.it messaggio di posta ordinaria all’indirizzo: Segretario Comunale del Comune di Bione Piazza Caduti n. 6  25070 Bione.


La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito internet e la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale al richiedente. In caso mancata risposta entro il termine di legge può essere avanzata richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione, che risponde entro il termine di 20 giorni, oppure proporre ricorso al TAR entro 60 giorni (anche avverso la decisione al Responsabile della prevenzione della corruzione a seguito di riesame).
Accesso civico "generalizzato" (FOIA)
Con il D. Lgs. 97/2016 è stato adottato il Freedom of Information Act (legge sulla libertà d’informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.
La nuova norma riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti.
La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali. Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso. L’istanza può essere presentata alternativamente:
via posta: al Comune di Bione Piazza Caduti n. 6  25070 Bione

- tel. 0365 897707, fax 0365 897738

con email ordinaria:protocollo@comune.bione.bs.it
 oppure
con pec:protocollo@pec.comune.bione.bs.it
e modalità di presentazione sono:
a mezzo posta o fax presso gli uffici sopra indicati, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, o direttamente presso tali uffici;
per via telematica secondo le modalità previste dal C.A.D. (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.). Nello specifico:
sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non necessariamente autenticata del documento d’identità, purché in corso di validità ben leggibile e con fotografia chiara.
L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici per esprimersi. In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza, che decide entro il termine di 20 giorni.
In alternativa può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni o al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro 30 giorni (anche avverso la decisione al Responsabile della trasparenza a seguito di riesame).

   

_modello_accesso_civico_generico.doc

_modello_accesso_civico_semplice.doc

 

Contenuto inserito il 23-02-2016 aggiornato al 06-05-2021
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PEC protocollo@pec.comune.bione.bs.it
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